Prima comunicazione Registro Imprese dei titolari effettivi

Autore:

Luca Scuriatti

Data:

11 Febbraio 2021

Prima comunicazione Registro Imprese dei titolari effettivi

Si avvia L a prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone g

Si avvicina la scadenza per la prima comunicazione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private. L’invio dovrebbe avvenire entro il 15 marzo 2021, ma il decreto attuativo MEF-MiSE, che ha ricevuto il parere favorevole del Garante privacy, non è stato ancora emanato. Se non si provvederà al più presto, sarà inevitabile un ulteriore slittamento dei termini.

 
Con il passare degli anni, ha assunto sempre maggiore importanza la figura del titolare effettivo, tant’è che i legislatori europei hanno sempre più focalizzato il loro interesse verso questa figura al fine di migliorare i metodi per individuarla, ritenendo la trasparenza un elemento fondamentale per prevenire la possibilità di nascondere identità, all’interno di strutture societarie, che potrebbero avere delle finalità illecite.
Con la V direttiva antiriciclaggio, sono stati introdotti e modificati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche puntando sull’auto responsabilità e trasparenza. La V direttiva ha obbligato a individuare il proprio titolare effettivo, oltre ad aggiornare le proprie informazioni che andranno ad alimentare un registro centrale. Gli Stati UE hanno il compito di creare un registro unico esterno alle società.
La comunicazione dei dati dovrebbe avvenire entro il 15 marzo 2021 ma il decreto attuativo non è stato ancora approvato; siamo ancora fermi allo schema in pubblica consultazione, che ha ricevuto da ultimo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Il nostro Paese è uno dei pochi rimasti indietro e senza registro insieme a Lituania Romania e Ungheria.

L’Italia non ha istituito il registro né ha reso disponibili i dati

L’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che “le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese […] e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private […], comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, solo per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione”.

Chi è obbligato alla comunicazione

Secondo l’art. 21, comma 1, i soggetti obbligati sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica;
Tra queste le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e le società cooperative a responsabilità limitata.
- le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000.
Tra queste rientrano gli enti privati riconosciuti quali persone giuridiche che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone. Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico. Lo sono, ad esempio, le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.
Sono escluse dalla comunicazione le società di persone non essendo dotate di personalità giuridica.

Chi deve acquisire e comunicare informazioni sulle imprese con personalità giuridica

Gli amministratori dovranno acquisire e comunicare le informazioni necessarie sulla titolarità effettiva in base a:
- scritture contabili;
- bilanci;
- libro soci;
- comunicazioni ricevute dai soci;
- comunicazioni all’assetto proprietario o al controllo dell’ente;
- qualsiasi altro documento idoneo allo scopo in loro possesso.
Nel caso in cui rimangano dubbi, si dovrà approfondire con espressa richiesta per l’interesse dell’ente. Se il socio dovesse rimanere inerte o rifiutarsi di fornire le informazioni o dovesse dare informazioni fraudolente, il socio perderebbe il diritto di voto e le deliberazioni assunte in sua presenza saranno impugnabili ai sensi dell’art. 2377 c.c.. Se il socio si è rifiutato di collaborare o è rimasto inerte perderà il diritto di voto e sarà compito del presidente dell’assemblea controllare se i presenti in assemblea potranno esercitare i propri diritti. Egli, infatti, ai sensi dell’art. 2371, comma 1, c.c. accerta l’identità e la legittimazione dei presenti. Nel caso in cui operi in maniera difforme alla norma potrà essere revocato o assoggettato a responsabilità per gli eventuali danni subiti dalla società.

Maggiori rischi per i professionisti

Anche l’organo di controllo della società non è escluso da eventuali responsabilità e proprio per questo dovrà vigilaresull’effettuazione degli adempimenti a carico degli amministratori o su eventuali omissioni del socio.
Ogni nuovo adempimento o aggiornamento della normativa antiriciclaggio aumenta di fatto i rischi di un coinvolgimento del professionista. Per questo motivo l’aggiornamento continuo è fondamentale, così come applicare le regole e approfondire la conoscenza del proprio cliente e le sue attività, arrivando ad astenersi e segnalare ogni qual volta esista un ragionevole dubbio o una mancata collaborazione.

Chi deve acquisire e comunicare informazioni sulle persone giuridiche private

Per quanto riguarda le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, le informazioni sulla titolarità effettiva vengono acquisite dal:
- fondatore (se in vita);
- altri soggetti a cui viene data la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente.
Tale indicazione dovrà risultare da:
- statuto;
- atto costitutivo;
- scritture contabili;
- ogni altra comunicazione o dato a disposizione.
La figura che dovrà occuparsi della comunicazione è plausibile che sia la stessa a cui viene affidata la raccolta delle informazioni. Per le fondazioni, se in vita, al fondatore stesso, o all’organo amministrativo. Per le associazioni riconosciute dovrà essere l’organo amministrativo a occuparsi della comunicazione in quanto di solito gode di una competenza generale al quale vengono demandate le funzioni di gestione e rappresentanza dell’ente nei confronti di terzi così come, ad esempio, la convocazione dell’assemblea annuale.

Dati e informazioni oggetto di comunicazione

La comunicazione di cui all’articolo 3, dovrà contenere:
a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettere r), s) e t);
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
1. l’entità della partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20 del D.lgs. 231/2007);
2. ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al numero 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20, D.lgs. 231/2007);
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
1. la denominazione dell’ente;
2. la sede legale o la sede amministrativa dell’ente;
3. la PEC;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:
1. la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
e) l’eventuale indicazione dello status di controinteressatoall’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l’accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
f) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Il ruolo delle Camere di Commercio

L’Italia ha scelto di istituire una sezione speciale del Registro delle imprese dove verranno elencati i titolari effettivi delle società di capitali che, per definizione, vengono iscritte nel Registro delle imprese; nello stesso registro verranno iscritti anche i titolari effettivi delle persone giuridiche private (al momento iscritte nei registri prefettizi) e i trust.
Le Camere di Commercio dovranno occuparsi dell’accertamento e dell’eventuale contestazione delle sanzioni per la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Ad esse spettano inoltre i controlli formali sui contenuti delle dichiarazioni e sulle modalità di inoltro e l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2360 c.c. e della legge n. 809/1981.
In caso di omissione della comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
Se la comunicazione o il deposito avvengono entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione amministrativa viene ridotta a 1/3.

Scadenza delle comunicazioni

Nello schema di decreto, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dettato le modalità di accesso e conservazione del Registro dei titolari effettivi secondo cui:
- entro il 15 marzo 2021 dovrà essere effettuata la prima comunicazione;
- entro 30 giorni dalla costituzione, per i soggetti che verranno a costituirsi successivamente;
- entro 30 giorni andranno comunicate le eventuali variazioni.
Visto l’avvicinarsi della scadenza prevista e considerato che, alla data del presente elaborato, molte delle tempistiche programmate non sono state rispettate ma considerato che il prossimo 15 marzo andrebbero comunicati tutti i dati ed istituito di fatto il registro dei titolari effettivi, al fine di rispettare questo temine il Governo dovrà provvedere al più presto ad emanare definitivamente il decreto o sarà inevitabile un ulteriore slittamento dei termini.
Prima comunicazione Registro Imprese dei titolari effettivi

Articoli Correlati

Ti potrebbe interessare